02.05.03

Arbitrato internazionale

Come alternativa alla giurisdizione nazionale ordinaria, e dunque al concetto di “giudice competente” sopra commentato, è in alcuni casi preferibile optare per la definizione di eventuali controversie mediante arbitrato internazionale.

In ambito internazionale, esistono varie convenzioni in materia di arbitrato internazionale, tra le quali la principale è la Convenzione di New York del 1958 (The New York Arbitration Convention On The Recognition And Enforcement Of Foreign Arbitral Awards, New York, 1958).

La Convenzione di New York riveste una importanza fondamentale in quanto è stata ratificata, al momento della stesura del presente contributo, da ben 169 Paesi. In ogni caso, è possibile consultare in ogni momento l’elenco aggiornato dei Paesi aderenti alla convenzione utilizzando il seguente link:

https://uncitral.un.org/en/texts/arbitration/conventions/foreign_arbitral_awards/status2

Semplificando al massimo, gli obblighi principali che la Convenzione di New York ha introdotto per i Paesi aderenti sono i seguenti:

  1. Rispettare eventuali “convenzioni arbitrali” stipulate tra le parti, con conseguente dichiarazione di incompetenza dei propri giudici nazionali se aditi in violazione della «convenzione internazionale»;
  2. Riconoscere e dare esecuzione alle sentenze straniere, non prevedendo, relativamente al riconoscimento e all’esecuzione di sentenze arbitrali straniere, condizioni più gravose rispetto a quelle previste per le sentenze arbitrali nazionali.

Abbiamo detto che quando le parti hanno inserito nel contratto una clausola arbitrale, i giudici nazionali degli Stati membri coinvolti devono dichiarare il proprio difetto di giurisdizione e rispettare la scelta delle parti.

Tuttavia, in alcuni Paesi, in particolar modo in relazione a determinate materie, la giurisdizione spetta inderogabilmente ai Giudici locali.

In questi Paesi, solitamente, le norme che attribuiscono competenza esclusiva ai Giudici locali sono norme di applicazione necessaria e, pertanto, prevalgono su disposizioni contrattuali contrastanti.

Per questo motivo, l’eventuale clausola arbitrale inserita nel contratto sarà nulla o inefficace con il rischio che il partner locale, nonostante la presenza della clausola arbitrale, potrà comunque adire il giudice locale, il quale quasi certamente si dichiarerà competente.

 

non arbitrabilità di talune materie

In alcune aree geografiche (una su tutte l’area dei Paesi del Golfo) è frequente che la normativa locale qualifichi le controversie in materia di intermediazione commerciale (agenzia, distribuzione e simili) come non arbitrabili, prevedendo che le stesse non possano essere decise mediante arbitrato.

Ciò può accadere anche nel caso in cui il Paese in questione abbia ratificato la Convenzione di New York (come si vedrà, più avanti, in materia di contratti di agenzia).

 

quali domande mi devo porre

La scelta tra la giurisdizione nazionale e l’arbitrato internazionale, e dunque la “convenienza” tra uno e l’altro, andrà valutata di volta in volta, in base al contratto che le parti si trovino a sottoscrivere.

Di fatto, esistono una serie di domande che sarà utile porsi allo scopo di individuare la soluzione di volta in volta più “conveniente”:

  • È possibile la scelta di un arbitrato internazionale? La materia è arbitrabile?
  • Qual è il valore del contratto e, conseguentemente, della causa?
  • Un lodo straniero verrebbe riconosciuto ed eseguito nel Paese in cui intendo dargli esecuzione (normalmente, il Paese nel quale ha sede la mia controparte e/o i suoi principali clienti)?
  • È probabile che dovrò iniziare io il procedimento (e quindi attaccare)?
  • È probabile che possa essere la controparte ad iniziare un procedimento (ed io dovrò difendermi)?