02.05.01

Quando si parla di legge applicabile ci si riferisce alla legge nazionale che disciplina il contratto internazionale.

In ambito nazionale, vale a dire quando il contratto è concluso tra parti aventi identica nazionalità (ad esempio, due imprese aventi sedi in Italia), non si porrà il problema della legge applicabile, la quale sarà la legge nazionale di entrambe le parti (nell’esempio la legge italiana).

In ambito internazionale, invece, vale a dire quando il contratto è concluso tra parti aventi diversa nazionalità (ad esempio, un’impresa avente sede in Italia ed una avente sede in Francia), occorrerà stabilire quale sia la legge nazionale applicabile al contratto.

Ciò in quanto la mancanza di un ordinamento giuridico sovranazionale (come ad es. un “codice civile internazionale” o un “codice internazionale dei contratti”), comporta la necessità di individuare, volta, per volta la legge nazionale (nel precedente esempio, la legge italiana oppure francese) che regolerà il contratto internazionale.

Esistono convenzioni internazionali (vale a dire trattati fra Stati) o norme comunitarie che regolano in modo uniforme determinati contratti internazionali o alcuni aspetti dei contratti.

Tuttavia, si tratta di casi isolati e la grande maggioranza dei contratti che si utilizzano in ambito internazionale non sono regolati da alcun “accordo fra Stati”.

Inoltre, anche nei casi in cui il contratto che si intende stipulare sia disciplinato da una convenzione internazionale, va tenuto presente che:

  • Tale convenzione internazionale potrebbe non regolare tutti gli aspetti del rapporto contrattuale;
  • Le norme che sono contenute in tale convenzione internazionale potrebbero essere derogabili dalle parti con una apposita clausola contrattuale.

Costituiscono esempio di convenzioni internazionali o norme comunitarie che regolano “in modo uniforme” determinati contratti internazionali:

  • In materia di vendita internazionale, la Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di merci (conosciuta con l’acronimo di CISG).
  • In materia di agenzia, la Direttiva 86/653/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti.

 

cosa prevede la “prassi” internazionale

In relazione ai contratti “commerciali”, in linea generale esiste il principio della libertà di scelta, vale a dire che le parti sono libere di determinare quale legge debba regolare il contratto.

In assenza di scelta, quindi se il contratto non preveda espressamente quale sia la legge che governa il contratto, come regola di massima (ma esistono varie eccezioni), si applicherà al contratto la legge del Paese che presenta il “collegamento più stretto” con il contratto.

Normalmente, si presume che il contratto presenti un collegamento più stretto con il Paese nel quale risiede o ha sede la parte che deve svolgere la “prestazione caratteristica” del contratto. Come regola generale, l’obbligo di pagamento non rappresenta la prestazione caratteristica di alcun contratto.

Pertanto, generalmente il contratto sarà regolato dalla legge nazionale della parte che svolga una prestazione diversa dal pagamento (ad esempio: in un contratto di vendita, la prestazione caratteristica sarà quella del venditore e non quella del compratore. Pertanto, se il venditore è tedesco e il compratore è italiano, la legge applicabile in mancanza di scelta sarà la legge tedesca).

 

quali domande mi devo porre quando scelgo la legge applicabile
  • È possibile la scelta di una legge diversa da quella locale?
  • La scelta della legge italiana è veramente preferibile o migliore di quella della controparte?
  • Ci sono particolari controindicazioni nell’accettare la legge della controparte?
  • Esistono delle norme locali che si applicano comunque, indipendentemente dalla legge che regola il contratto? (ad es. NORME INDEROGABILI E/O TERRITORIALI).

 

legge applicabile e suggerimenti pratici per la scelta

Per prima cosa occorre valutare se, per la tipologia di contratto che si sta negoziando, possa esistere una «convenienza» nell’applicare la legge italiana o piuttosto la legge straniera.

Se si ha sufficiente potere contrattuale, e se c’è una effettiva convenienza, si proverà ad «imporre» la scelta della legge italiana come legge applicabile al contratto.

Se invece non si ha sufficiente potere contrattuale e/o se c’è una particolare “convenienza” ad applicare la legge italiana al contratto, si potrà:

  • assicurarsi che nel contratto ci siano tutte le clausole che si ritengono importanti e che le stesse siano valide ed efficaci in base alla legge straniera che opererà come legge regolatrice del contratto; e

utilizzare la legge come «merce di scambio», come per esempio “barattando la legge per il giudice” (ad esempio, in un contratto di compravendita nel quale sono venditore, concedo al compratore la sua legge nazionale, ma mi scelgo un modo di risoluzione delle controversie che mi permetta di difendermi adeguatamente in caso di contenzioso).