07.02.05

Regimi doganali

Al momento della presentazione in dogana della dichiarazione doganale, il dichiarante deve indicare quale vuole sia il regime doganale cui assoggettare la merce. Il regime doganale individua il particolare rapporto giuridico che si instaura tra dogana e soggetto passivo di dazio in relazione alle merci oggetto dello scambio.

I regimi doganali previsti dalla normativa comunitaria sono:

  • l’immissione in libera pratica. Rappresenta, in pratica, l’importazione definitiva di merce da un paese extraeuropeo. In seguito alle formalità doganali ed al pagamento dei dazi doganali, la merce viene rilasciata. Successivamente, in seguito al pagamento dell’IVA, la merce potrà essere immessa al consumo, e, quindi, l’interessato ne potrà disporre ai propri fini;
  • il transito. Il transito permette la circolazione di merci non ancora immesse in libera pratica (vale a dire sulle quali ancora non sono stati pagati i dazi) da una località all’altra del territorio doganale comunitario in sospensione degli obblighi doganali. In pratica la merce extracomunitaria entrante in un paese comunitario, grazie a questo regime doganale può circolare fino ad un altro determinato ufficio doganale comunitario al fine di espletare gli obblighi daziari;
  • il deposito. Per deposito si intende qualsiasi luogo che l’autorità doganale autorizza e controlla, nel quale la merce può essere immagazzinata a determinate condizioni. Con questo regime doganale l’interessato ha la possibilità di immobilizzare i propri obblighi doganali fin tanto che la merce rimane all’interno del deposito doganale;
  • il perfezionamento attivo. Questo regime ha lo scopo di consentire di importare nel territorio dell’Unione Europea della merce in esenzione (totale o parziale) degli obblighi doganali al fine di “perfezionare”, vale a dire lavorare, la merce. Vi sono alcune particolari condizioni che la merce deve seguire per poter usufruire di questo particolare regime doganale. Generalmente la merce è destinata ad essere riesportata, tuttavia vi è la possibilità di assoggettare la merce ad un altro regime doganale;
  • il perfezionamento passivo. Corrisponde al contrario del perfezionamento attivo. In questo caso la merce viene esportata in esenzione (totale o parziale) degli obblighi daziari dal territorio dell’Unione Europea per subire delle lavorazioni. In seguito, la merce verrà reimportata;
  • l’ammissione temporanea. Questo regime doganale è simile al regime di perfezionamento attivo, ma si differenzia nel fatto che la merce non può subire modificazioni. In pratica, la merce può essere importata temporaneamente in esenzione (totale o parziale) degli obblighi doganali per poi dover essere riesportata senza poter subire alterazioni alcune. Un esempio classico è la merce importata per partecipare ad una fiera che, alla fine della stessa, viene riesportata all’esterno del territorio comunitario;
  • l’ammissione temporanea in esportazione. È il caso, questo, di merce comunitaria che viene trasportata in un paese non comunitario e, successivamente, re-importata senza subire modifica o alterazione alcuna. Questo regime doganale rappresenta l’esatto contrario dell’ammissione temporanea ed un esempio classico è l’esportazione di un bene per una fiera, una dimostrazione o un collaudo e sua successiva reimportazione alla fine della fiera, dimostrazione o collaudo;
  • l’esportazione. Nel momento in cui la merce lascia il territorio doganale della comunità nello stato in cui erano al momento dell’accettazione della dichiarazione di esportazione, la merce sarà considerata esportata definitivamente.