07.02.04

Procedura di sdoganamento

La presentazione della dichiarazione doganale dà avvio alla procedura di sdoganamento della merce. Tale procedura, grazie alla normativa comunitaria, è uguale in tutti i paesi dell’Unione e ogni singolo ufficio doganale deve seguire lo stesso iter.

Occorre precisare che l’importatore o l’esportatore è tenuto ad adempiere alle formalità doganali solamente quando la merce proviene o è destinata ad un paese non comunitario. In virtù dell’Unione Doganale e, soprattutto, del Mercato Unico Europeo nel quale sono state abolite le dogane interne, tutti i controlli doganali relativi a scambi intracomunitari sono venuti meno. Tuttavia, non si è azzerato il ruolo delle dogane nei confronti delle cessioni intracomunitarie, bensì agli uffici doganali sono stati demandati alcuni compiti estremamente importanti di natura statistica e fiscale (quali, ad esempio, un affiancamento degli ufficiali doganali agli ufficiali della guardia di finanza nei controlli del regime Intrastat).

La merce in entrata ed in uscita dal territorio doganale dell’Unione Europea è, come già detto, soggetta ad una serie di adempimenti che danno luogo alla procedura doganale. L’iter normale della procedura doganale è caratterizzato da varie fasi, quali:

  1. presentazione della merce in dogana e presentazione della dichiarazione doganale. Come detto in precedenza, la dichiarazione doganale definisce il rapporto giuridico che si intende instaurare con la dogana, vale a dire a quale regime doganale si vuole assoggettare la merce;
  2. presentazione in dogana dei documenti che andranno ad accompagnare la dichiarazione doganale;
  3. accettazione della dichiarazione doganale da parte dei funzionari della dogana;
  4. pagamento dei diritti doganali;
  5. eventuale verifica della documentazione, oppure eventuale verifica fisica della merce;
  6. rilascio della merce.

Molto importante è il punto 5 di cui sopra. Con una selezione a random (vale a dire casuale) i computer dei funzionari della dogana decidono quale tipo di controllo dovrà essere effettuato sulla merce prima che la stessa venga rilasciata. Vale a dire:

  1. Controllo automatico, cioè i funzionari della dogana non verificheranno la veridicità di quanto dichiarato.
  2. Controllo documentale, significa che vi sarà una verifica della corrispondenza di quanto riportato nella dichiarazione doganale rispetto ai documenti commerciali allegati.
  3. Visita merci, è questo il tipo di controllo con il quale i funzionari della dogana procedono sia alla verifica della corrispondenza di quanto dichiarato con quanto indicato nei documenti commerciali allegati, sia all’effettivo controllo fisico della merce per valutare la corrispondenza di quanto scritto nei documenti commerciali e la merce stessa.

L’amministrazione doganale ha, comunque, un periodo di tempo pari a 3 anni per verificare la corrispondenza di tutti i dati, effettuando, spesse volte, controlli direttamente in azienda. Tuttavia, qualora l’obbligazione doganale sorga a seguito di un atto che nel momento in cui è stato commesso era perseguibile penalmente, il termine di 3 anni per la revisione dell’accertamento viene portato a 10 anni.

Vi è anche la possibilità di ricorrere a delle procedure doganali semplificate tra le quali la più importante è la procedura di domiciliazione presso il dichiarante. Con tale iter semplificato, in seguito ad autorizzazione dell’autorità, è possibile vincolare le merci al regime doganale desiderato direttamente nei locali dell’interessato o in altro luogo specificato e autorizzato dalla dogana. Successivamente e periodicamente, l’interessato dovrà presentare agli uffici doganali la documentazione necessaria ad accertare la bontà della procedura. Questa procedura semplificata è importantissima e molto utile per quei produttori di merce ingombrante o fragile che, per motivi di sicurezza e, soprattutto, logistici, preferiscono movimentare il meno possibile i propri prodotti.