07.02.03

Dichiarazione doganale

Nel momento in cui un soggetto oltrepassa la linea doganale, costui è assoggettato alle norme doganali. Accade che il soggetto non trasporti merce, bensì solo effetti personali (quello che accade, per esempio, in aeroporto dove il passeggero si presenta solamente con la propria valigia), oppure che il soggetto si presenti in dogana con della merce. È opportuno segnalare che il soggetto che si presenta in dogana con la merce non necessariamente è il proprietario della merce, ma può essere anche un operatore specializzato in pratiche doganali (doganalista) che riceve l’incarico da parte del proprietario di espletare le pratiche doganali al suo posto. 

La dichiarazione doganale può assumere varie forme:

  • scritta, obbligatoria per le merci;
  • verbale, per esempio un viaggiatore che non abbia nulla da dichiarare e lo afferma a parole;
  • comportamentale, è il caso, sempre di un viaggiatore che, per esempio allo sbarco in aeroporto, si avvia verso il banco per passeggeri con nulla da dichiarare. In questo modo, il comportamento del soggetto equivale ad una dichiarazione.

La normativa europea impone che la dichiarazione doganale sia redatta su un apposito modulo (DAU) per ciò che riguarda le merci. A partire dal 2009, in seguito all’entrata in vigore del Codice Doganale Comunitario Aggiornato, il Documento Amministrativo Unico – DAU deve essere presentato per via informatica e non più cartacea.

La dichiarazione è il primo passo da compiere ai fini della procedura doganale e rappresenta la volontà del dichiarante di sottoporre la merce ad un determinato regime doganale: con la dichiarazione, quindi, si definisce il tipo di rapporto giuridico che si instaura con la dogana.