07.02.02

Valore della merce in dogana e base imponibile per i dazi

Nei casi in cui la merce oltrepassi la linea doganale unionale, vale a dire nel momento in cui la merce entra nel territorio di competenza della dogana (cioè quando viene importata), colui che presenta la merce deve espletare tutte le formalità doganali. Per le formalità doganali le aziende possono delegare un proprio rappresentante che può agire come rappresentante diretto (se agisce in nome e per conto dell’azienda) o come rappresentante indiretto (se agisce in nome proprio e solo per conto dell’azienda). L’elemento basico al fine di calcolare i dazi doganali è il valore della merce. La regola generale stabilisce che, ai fini del calcolo dei dazi, il valore della merce in dogana corrisponda al valore di transizione, cioè il prezzo effettivamente pagato e da pagare per le merci, e non il prezzo dichiarato nei documenti commerciali (es, fattura commerciale).

In virtù del principio di libera concorrenza e libera contrattazione tra le parti, l’autorità doganale può, in seguito ad accertamento della non veridicità del valore della merce dichiarato al momento della presentazione della stessa in dogana, variare il valore della merce presentata attribuendole un valore adeguato ai meri fini del calcolo dei dazi. Nel caso di particolari rapporti tra le parti della transazione tali da inficiare la determinazione del prezzo, i funzionari della dogana possono invitare il dichiarante a dimostrare la veridicità del valore indicato, rispetto al valore che le parti avrebbero pattuito nel caso non vi fossero stati rapporti particolari.

La normativa comunitaria prevede quali debbano essere le voci di costo da addizionare al valore della merce indicato in fattura al fine del calcolo dei dazi doganali. La regola generale è che tali dazi vengano calcolati sul valore della merce con l’aggiunta di tutte le spese sostenute per la presentazione in dogana, una sorta di “Franco Frontiera”.