L’oggetto degli Incoterms® è circoscritto agli aspetti riguardanti i diritti e le obbligazioni delle parti (venditore e compratore) di un contratto di compravendita con riferimento, ovviamente, alla consegna della merce.
È importante, al riguardo, che l’esportatore non fraintenda la reale applicazione degli Incoterms®, che si riferiscono al contratto di vendita e non, come spesso si ritiene, al contratto di trasporto, anche se, per realizzare una vendita di merci, vi sono correlazioni con altri aspetti e contratti che verranno perfezionati successivamente come, appunto, il contratto di trasporto, ma anche il contratto di assicurazione, e quello relativo all’emissione di strumenti del Trade Finance (Crediti documentari, Standby e Garanzie).
È necessario sottolineare come le regole di consegna della merce rappresentino una condizione del contratto di compravendita, da cui si evince chi (tra venditore e compratore) dovrà provvedere a stipulare e pagare il contratto di trasporto, quale il momento ed il luogo di consegna della merce. In base all’Incoterms® adottato vengono, poi, generati effetti molto importanti circa il pagamento della fornitura che condizionano, positivamente o negativamente (a seconda che si tratti di merce in serie o customizzata), la sicurezza del pagamento stesso per l’esportatore. A riguardo ci preme, altresì, sottolineare, come l’utilizzo di una regola Incoterms®, comporta necessariamente ulteriori implicazioni con altri aspetti contrattuali. Ad esempio, se l’Incoterms® prescelto è un CFR o un CIF, il trasporto non può che essere di tipo marittimo e/o fluviale e, quindi, il documento di trasporto relativo, non potrà che essere una “Polizza di carico”, conosciuta con il termine inglese Bill of lading (B/L) o, in taluni Paesi, una Lettera di vettura marittima (Sea Way Bill).
Significato di consegna della merce negli Incoterms®
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In pratica, possiamo affermare che l’oggetto degli Incoterms® è una condizione dell’accordo commerciale, circoscritta ai diritti e alle obbligazioni delle parti (venditore e compratore) nell’ambito di una compravendita che riguarda la consegna di cose mobili i cui elementi chiave sono quelli di seguito riportati
Al riguardo la ICC ha, raggruppato le obbligazioni del venditore e del compratore in 10 punti contraddistinti dalla lettera “A” (per il venditore) e dalla lettera “B” (per il compratore), in modo che ad ogni punto (titolo) riferito al venditore (sotto la lettera “A”), corrisponde (sotto la lettera “B”), la posizione del compratore con riferimento allo stesso punto.