03.03

SCOPO DEGLI INCOTERMS®

Scopo degli Incoterms® della ICC
  • Permettere una interpretazione certa e uniforme dei termini più frequentemente adottati dalle parti di una compravendita di merce.
  • Identificare il luogo di consegna della merce che, a seconda dell’Incoterms® adottato, sarà un luogo di partenza o un luogo di destinazione.
  • Determinare il momento della consegna della merce, vale a dire quando avviene il passaggio dei rischi dal venditore al compratore riguardanti i danni e/o le perdite della merce in viaggio.
  • Stabilire chi, tra venditore e compratore, deve provvedere a stipulare il contratto di trasporto e l’eventuale contatto di assicurazione della merce, sopportando (in ambo i casi) tutti i costi.
  • Prevedere chi, tra venditore e compratore, dovrà provvedere allo sdoganamento delle merci (in ambito extra-UE), a tutte le operazioni accessorie e al pagamento dei relativi oneri in uscita ed in entrata.
  • Determinare chi, tra venditore e compratore, dovrà produrre il documento di trasporto e farsi carico dell’emissione degli altri documenti concessi al trasporto delle merci.

 

Scopo degli Incoterms® è quello di fornire un’interpretazione uniforme, costante ed autentica dei termini commerciali di consegna delle merci maggiormente utilizzati nella compravendita internazionale eliminando, così, con la loro applicazione, le incertezze dovute alle differenti interpretazioni.

In questo modo, gli operatori di differenti Paesi e tradizioni giuridiche possono fare affidamento a fonti interpretative uniformi, univoche e autentiche, per la corretta ed equa ripartizione dei costi e dei rischi derivanti dalla consegna delle merci.

Il ricorso a tali clausole è facoltativo e, ai fini della loro validità, devono essere espressamente e preventivamente accettate da entrambe le parti, mediante espresso richiamo nel contratto di compravendita di cui divengono parte integrante.

In considerazione del fatto che gli Incoterms® non hanno valore di legge, l’efficacia giuridica degli stessi ha come fondamento la volontà delle parti, che possono decidere se adottarli o meno nei loro rapporti commerciali, specificandolo espressamente nel contratto. 

Se le parti decidono di non adottare gli Incoterms®, in una situazione di controversia fanno testo le leggi, gli usi e le consuetudini vigenti nei singoli Paesi. Per evitare, quindi, interpretazioni diverse da quanto si voleva pattuire e ridurre, così, il rischio di controversie, è bene precisare, oltre alla regola Incoterms® concordata, anche il luogo di partenza o di destinazione all’arrivo e, soprattutto, l’assoggettamento alle regole Incoterms® della ICC, con indicazione della edizione cui si intende fare riferimento.

Ad esempio, nel caso in cui le parti convengano che il costo del trasporto principale dal porto di partenza al porto di destinazione sia a carico del venditore, mentre i rischi dello stesso li sopporti il compratore, la regola da adottare sarà CFR – Cost and Freight, che dovrà essere seguita dal luogo di destinazione (porto di destinazione della merce), con specifico assoggettamento alla interpretazione della ICC.

Quanto sopra dovrà, ad esempio, essere formulato nel contratto nel modo seguente: “CFR, port of Tokyo, as per Incoterms® 2020 ICC”.