08.09.02

Triangolazioni comunitarie

triangolazioni comunitarie “semplificate”

Si definiscono triangolazioni comunitarie “semplificate” le cessioni nelle quali intervengono tre operatori tutti i soggetti passivi d’imposta registrati o identificati in tre diversi Paesi UE.

  • Primo cedente: è il fornitore materiale dei beni, registrato o identificato nel Paese iniziale, che cede i beni al promotore della triangolazione, registrato in un secondo Paese, UE nei confronti del quale emette fattura senza IVA per la vendita dei beni che vengono trasportati dal primo Paese nello Stato membro dove è registrato il destinatario finale;
  • Promotore della triangolazione: è colui che genera la triangolazione ed effettua due transazioni una di acquisto e una di vendita: acquista i beni dal primo cedente, integra la fattura di acquisto senza applicare l’IVA locale, emette una fattura di vendita senza IVA nei confronti del proprio cliente registrato nel terzo Paese UE in cui i beni vengono consegnati designandolo in sua vece al pagamento dell’imposta nel Paese di destinazione con il meccanismo del reverse charge;
  • Destinatario finale della merce: è colui che riceve materialmente la merce acquistata dal promotore della triangolazione, dal quale riceve una fattura di vendita in cui è disegnato quale debitore dell’IVA nel suo Paese per conto del promotore. È registrato o identificato nel terzo Paese UE e provvede ad assolvere l’IVA locale con il meccanismo del reverse charge, integrando la fattura ricevuta dal promotore della triangolazione e chiudendo in questo modo l’operazione triangolare.

Vediamo, quindi, alcuni esempi di triangolazioni IVA comunitarie.

 

Caso n. 1: IT, operatore italiano (primo cedente) vende ad un cliente francese FR (promotore della triangolazione) e su incarico dello stesso invia i beni direttamente dall’Italia al cliente finale tedesco DE (destinatario finale) in Germania.

 

 

  • IT emette fattura senza applicazione dell’IVA, con l’indicazione “operazione non imponibile” ai sensi dell’art. 41 co. 1 lett. a) del DL 331/1993, nei confronti del suo cliente francese FR, con indicazione del suo codice identificativo e consegna per suo conto in Germania. Ai sensi dell’art. 46 co. 2 DL del 331/1993, deve essere indicato in fattura che si tratta di operazione triangolare con consegna dei beni al soggetto DE;
  • IT compila il modello INTRA 1-bis (cessione di beni) indicando nella colonna 2 la sigla FR e nella colonna 3 il codice di identificazione dell’operatore francese. Nella colonna 12 (solo se l’operatore presenta gli elenchi Intrastat con cadenza mensile) indica come Paese di destinazione la sigla DE.

 

Caso n. 2: IT, destinatario finale della merce, acquista da FR promotore della triangolazione, e riceve i beni inviati direttamente da DE, direttamente dalla Germania all’Italia su incarico dell’operatore francese.

 

 

  • IT effettua un acquisto intra-UE in quanto i beni partono da uno Stato membro (Germania) e sono introdotti in Italia. Pertanto IT riceve una fattura senza IVA emessa da DE con l’indicazione che lo stesso è designato quale debitore d’imposta in Italia al posto del suo fornitore FR;
  • IT integra la fattura ricevuta da FR con IVA e l’annota nel registro delle vendite e degli acquisti (reverse charge);
  • IT compila il modello INTRA-2bis (acquisti di beni) indicando nella colonna 2 e
    3 la sigla FR e il numero di identificazione del suo fornitore francese, e se compila il modello con cadenza mensile, indica nella colonna 13 la sigla DE quale Paese di provenienza.

 

Caso n. 3: IT, promotore della triangolazione, acquista i beni da un fornitore francese FR (primo cedente) incaricando lo stesso di inviare direttamente i beni dalla Germania al suo cliente tedesco DE, destinatario finale.

 

 

  • IT, poiché effettua un acquisto intra-UE, deve integrare e registrare la fattura ricevuta dal fornitore francese senza esporre l’IVA, ai sensi art. 40 c. 2 del DL 331/1993;
  • IT emette fattura non imponibile ai sensi dell’art. 41 co. 1 lett. a) del DL 331/1993 nei confronti del soggetto tedesco designandolo con annotazione sulla fattura quale debitore d’imposta all’atto dell’arrivo dei beni in Germania, così come obbligato dall’art. 46, co. 2 del DL 331/1993;
  • IT indica nel modello INTRA-1bis colonne 2 e 3 la sigla DE e il numero identificativo del cessionario tedesco e nella colonna 5 relativa alla natura della transazione la lettera A, anziché il codice 1;
  • IT dispone di un plafond IVA solo per la differenza tra l’importo della sua fattura e quello della fattura ricevuta da FR.

 

triangolazioni comunitarie “non semplificate”

 

Le triangolazioni comunitarie “non semplificate” sono cessioni nelle quali intervengono nello scambio intracomunitario due operatori registrati in un altro Paese UE. ed un operatore registrato in Italia.

 

Caso n. 1: L’operatore francese FR1 (primo cedente) vende a FR2 (promotore della triangolazione) e su incarico del medesimo invia direttamente i beni in Italia ad IT destinatario finale.

 

 

  • IT effettua un acquisto intracomunitario, riceve la fattura dal suo fornitore francese FR2, la integra a norma dell’art. 46 del DL 331/1993 assoggettandola ad IVA e registrandola a norma dell’art. 47;
  • IT compila il modello INTRA acquisti ai fini statistici nel periodo di riferimento in cui ha registrato la fattura del fornitore francese, se tenuto alla presentazione mensile del modello.

 

Caso n. 2: L’operatore italiano IT acquista beni da fornitore FR1 e li fa consegnare direttamente a FR2, cliente di IT, nello stesso Stato.

 

 

Alla luce delle disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2010 impartite della Direttiva 2008/8/CE del 12 febbraio 2008 IT deve prendere preventivamente contatto con l’Amministrazione Fiscale del cessionario FR1, per verificare come sono state applicate le norme della Direttiva. Pertanto, potrebbe sorgere l’obbligo di identificarsi ai fini IVA nel Paese UE di riferimento. 

Ipotizzando che IT non debba identificarsi nello Stato membro, occorre ricordare che ai sensi dell’art. 38 del DL 331/1993 è necessario che affinché si abbia un acquisto intracomunitario il bene deve essere spedito o trasportato nel territorio dello Stato italiano da altro Stato membro dal cedente o dall’acquirente o da terzi per loro conto.

Nella fattispecie prospettata non si verifica tale condizione e pertanto non si può affermare ai sensi della normativa italiana di essere in presenza di un acquisto intracomunitario. 

  • L’operatore francese FR1 deve emettere fattura con addebito di IVA francese al soggetto italiano;
  • IT registra questa fattura solo a libro giornale come documento di costo.

Nell’ipotesi in cui IT non debba identificarsi nel Paese UE, si applica l’art. 7-bis co. 1 del DPR 633/1972 che prevede che le cessioni di beni mobili si considerano effettuate in Italia se il bene al momento dell’effettuazione dell’operazione esiste fisicamente in Italia. Poiché nella fattispecie prospettata non si verifica tale condizione (il bene al momento dell’effettuazione dell’operazione si trova in Francia), IT deve emettere fattura a FR2 ex art. 7- bis co. 1 del DPR 633/1972 indicando sulla stessa la dicitura “inversione contabile”.

  • IT registra la fattura emessa ex art. 7-bis del DPR 633/1972, e tale operazione concorrerà alla formazione del volume d’affari; 
  • FR2 effettuerà il reverse charge, sempre verificando la normativa del Paese di riferimento, in base a quanto sopradescritto. 

Posto che i beni non vengono trasferiti da uno Stato comunitario ad un altro non sussiste alcun obbligo di compilazione di alcun modello INTRA.

 

Caso n. 3: L’operatore francese FR1 (promotore della triangolazione) acquista i beni dal fornitore italiano IT (primo cedente) e li fa consegnare direttamente al suo cliente FR2 (destinatario finale).

 

 

  • IT emette una fattura di vendita non imponibile ai sensi dell’art. 41 co. 1 del DL 331/1993 nei confronti di FR1 e consegna i beni direttamente a FR2, in quanto la cessione da IT a FR1 costituisce una “cessione intracomunitaria”;
  • IT compila il modello INTRA cessioni.