09.11.05

Base imponibile contributiva

La modalità di calcolo della base imponibile contributiva è differente a seconda del fatto che l’invio venga effettuato verso un Paese con convenzione “completa”, “parziale” o che il Paese sia “non convenzionato.

La base imponibile contributiva in caso di invio di lavoratori in un Paese c.d. “convenzionato”, oggetto di dibattito per più di un decennio, deve essere determinata sulla base della retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore, ai sensi di quanto previsto dai commi da 1 a 8 dell’art. 51 del TUIR.

In caso di invio in Paesi “non convenzionati”, invece, i contributi devono essere determinati applicando le c.d. “retribuzioni convenzionali” previste dalla Legge n. 398/1987 (recante norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extra-comunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall’INPS. (GU Serie Generale n.231 del 03-10-1987), le quali vengono fissate annualmente con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero del Tesoro e con quello delle Finanze.

Nel caso di invio di lavoratori in Paesi parzialmente convenzionati, i contributi devono essere calcolati seguendo una procedura mista

  • eventi previsti dall’accordo: contributi calcolati sulla retribuzione effettivamente erogata; 
  • eventi non previsti dall’accordo: contributi calcolati in base al regime convenzionale previsto dalla Legge n. 398/1987.