04.03.03

Convenzioni del trasporto aereo

Il trasporto internazionale di merci via aerea è regolamentato dalla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 ed è stata ratificata dall’Italia con L. 10 Gennaio 2004 n.12.

Come stabilito, la Convezione di Montreal prevale su ogni altra disposizione in materia di trasporto aereo internazionale tra gli Stati che siano anche parte della Convezione di Varsavia (12 ottobre 1929), del protocollo dell’Aja (1955), della Convenzione di Guadalajara (1961), del protocollo di Città del Guatemala (1971) e dei protocolli aggiuntivi di Montreal. Prevale inoltre su ogni altra regola relativa al trasporto aereo internazionale all’interno dei territori di ogni singolo Stato parte della Convenzione e che sia anche parte di uno o più degli strumenti elencati.

 

In merito alla sua applicabilità, la Convenzione di Montreal si attua relativamente ai trasporti che abbiano il luogo di partenza e il luogo di consegna in due differenti Stati aderenti (con o senza interruzione di trasporto) oppure che abbiano il luogo di partenza e il luogo di consegna all’interno dello stesso Stato, ma con uno scalo concordato in uno Stato diverso, anche se questo non è parte della Convenzione.